Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 gennaio 1937 al 25 settembre 1956. Leggi il testo vigente →

[1]Per le traduzioni degli atti dello stato civile richieste al Ministero dai Comuni, quando non sia possibile provvedervi a norma dell'art. 31 del R. decreto 22 giugno 1905, n. 278, e' dovuta per ogni atto una tassa di lire 20 o di lire 8 in conformita' della tabella B, alligata alla presente legge.

[2]La riscossione delle predette tasse ha luogo a mezzo di marche amministrative apposte a cura dell'Ufficio sulla traduzione eseguita ed annullate col timbro dell'Ufficio medesimo.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1937 - Anno XV

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Solmi - Di Revel.

[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 30 gennaio 1937 al 25 settembre 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-01-07;23~art16 · fonte del testo

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