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[1]Per le traduzioni degli atti dello stato civile richieste al Ministero dai Comuni, quando non sia possibile provvedervi a norma dell'art. 31 del R. decreto 22 giugno 1905, n. 278, e' dovuta per ogni atto una tassa di lire 20 o di lire 8 in conformita' della tabella B, alligata alla presente legge.
[2]La riscossione delle predette tasse ha luogo a mezzo di marche amministrative apposte a cura dell'Ufficio sulla traduzione eseguita ed annullate col timbro dell'Ufficio medesimo.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 7 gennaio 1937 - Anno XV
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Solmi - Di Revel.
[7]Visto, il Guardasigilli: Solmi.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1937 al 25 settembre 1956
