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[1]In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarita' del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei.
[2]Sugli eventuali reclami relativi alla graduatoria medesima, che debbono essere presentati nel termine perentorio di giorni quindici dalla sua pubblicazione, decide, in via definitiva, il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.
[3]I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina, o non si presentino ad assumere servizio nel termine prescritto, saranno conferiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo i vincitori.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010
