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[1]La Commissione esaminatrice e' composta di un magistrato di grado non inferiore al 4°, che la presiede, di un altro magistrato di grado 5° o 6°, di due professori di lingue e letterature straniere, di cui uno almeno insegnante in Istituti universitari e del traduttore capo.
[2]L'ufficio di segretario e' esercitato da un magistrato addetto al Ministero, di grado non inferiore al 9°, coadiuvato da un traduttore.
[3]In mancanza del traduttore capo, sara' chiamato a far parte della Commissione un professore di lingue straniere, ordinario nelle scuole medie del Regno.
Testo in vigore dal 30 gennaio 1937 al 16 dicembre 2010
