Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione e' denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari generali". L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile. Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata. Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali gia' istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8. In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile e' istituito il Servizio della navigazione aerea al quale e' preposto un direttore centrale. Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, e' elevato da 3 a 4.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202

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Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18 comma 1) che si intendono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085 con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14 del suindicato D.P.R..

Testo vigente dal 15 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1967 al 15 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202

    Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18 comma 1) che si intendono abrogati gli articoli 1 e 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085 con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14 del suindicato D.P.R..

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-10-31;1085~art1 · fonte del testo

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