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L'orario d'obbligo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata degli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole d'arte e delle scuole secondarie di primo grado, a decorrere dal 1 ottobre 1964, e' di 18 ore settimanali d'insegnamento, fermo restando l'obbligo della preparazione e della cura delle attrezzature ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277. Agli insegnanti di cui al precedente comma si applicano, per la retribuzione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo e limitatamente alle ore di effettivo insegnamento, le norme della legge 14 novembre 1962, n. 1617.

Testo in vigore dal 12 novembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-11-03;1122~art1 · fonte del testo

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