Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1935 al 20 maggio 1938. Leggi il testo vigente →
[1]La competenza e la precedenza delle organizzazioni del Regime - nello svolgimento del programma unico sopra cennato - vengono fissate come segue:
- a)l'istruzione pre-militare e' impartita, con carattere continuativo, a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'ottavo di eta' alla chiamata alle armi. I casi di esenzione da tale obbligo saranno specificati nelle norme di cui al seguente articolo 12;
- b)tale istruzione comprende due periodi:
[2]il primo dal 1° gennaio dell'anno in cui si compie l'ottavo di eta' alla data della leva fascista (che ha luogo nell'anno in cui si compie il diciottesimo di eta');
[3]il secondo dalla data della leva fascista fino alla chiamata alle armi;
- c)il primo periodo compete all'Opera nazionale Balilla;
[4]il secondo alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ed ai Fasci giovanili di combattimento, ai quali e' affidata la preparazione degli specialisti per le Forze armate (specie nei riguardi della marina e dell'aeronautica).
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 20 maggio 1938
