Art. 13 — ARTICOLO NON PIÙ PREVISTO DALLA L. 11 APRILE 1938, N. 405
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a portare a tutte le norme legislative vigenti le modificazioni rese necessarie dalle disposizioni contenute nella presente legge ed a compilare eventualmente nuovi testi unici delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e delle disposizioni legislative sulla leva marittima, introducendovi ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
[3]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1931 - Anno XIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - JUNG - ERCOLE
[6]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Testo in vigore dal 21 gennaio 1935 al 20 maggio 1938
