Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 maggio 1938 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
((Il Capo del Governo emanera' le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, di concerto coi Ministeri militari e con quello delle finanze, qualora riflettano materia che rientri nella competenza di detto Ministero, e d'intesa col Comando generale della Gioventu' italiana del Littorio e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 aprile 1938, n. 405
1La L. 11 aprile 1938, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la soppressione dell'art. 10. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che l'art. 12 assume la numerazione di 10 ed e' modificato come risulta dal presente testo.
Testo in vigore dal 20 maggio 1938 al 16 dicembre 2009
