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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Dell'idoneita' all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito giudica una Commissione di primo grado, le cui deliberazioni sono poi sottoposte al giudizio di una Commissione superiore.
[8]In caso di discrepanza fra i giudizi della Commissione di primo grado e di quella di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali per i militari di detta arma ed ai comandanti di corpo d'armata per quelli delle altre armi.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 2 dicembre 1928 - Anno VII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
