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[1]A decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, il primo comma dell'art. 72 della suddetta legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, quale risulta modificato dall'art. 3 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'ufficiale non puo' essere promosso ad un grado superiore a quello massimo previsto per il proprio ruolo del servizio permanente e, ad ogni modo, non puo' conseguire, durante la permanenza nella riserva, piu' di due promozioni. Pero' il grado di generale di corpo d'armata puo' essere conseguito soltanto dal generale di divisione che, durante il servizio permanente o quale richiamato dalla riserva in tempo di guerra, abbia tenuto l'effettivo comando di divisione od abbia ricoperto la carica di ispettore d'arma o di comandante del Regio Corpo Truppe Libiche o di comandante delle truppe di un Governo dell'Africa orientale italiana oppure, in tempo di guerra, abbia ricoperto una delle seguenti cariche: comandante di artiglieria o del genio di armata, comandante di difesa territoriale, direttore generale presso il Ministero della guerra».
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
