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[1]A decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e per tutta la durata della guerra il primo comma dell'art. 15 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1369, e' sostituito dal seguente:
[2]«Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali e' costituita la Commissione centrale di avanzamento composta dai seguenti membri effettivi:
- a)Capo di Stato Maggiore dell'esercito, quando non ricopra anche la carica di Sottosegretario di Stato per la guerra;
- b)quattro o piu' generali in servizio permanente, nominati dal Ministro per la guerra, che siano generali d'armata o generali di corpo d'armata comandanti designati di armata».
Testo in vigore dal 6 maggio 1941 al 16 dicembre 2009
