[1]I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie autorita' diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.

[2]Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 16 luglio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1927-06-16;1170~art5 · fonte del testo

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