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In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, e' data facolta' al Ministro per le finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purche' possano consegnarlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano e in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnali di esami.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 27 marzo 2001

urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1551~artunico · fonte del testo

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