[1]Con effetto dal 1 gennaio 1981, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e presso altre Amministrazioni dello Stato, fino al 31 dicembre 1980, e' valutato in ragione dei seguenti importi annui per ogni mese, o frazione di mese superiore ai 15 giorni:

[2]seconda e terza categoria.................. L. 4.905 quarta categoria...................... L. 4.971 quinta categoria...................... L. 5.039 sesta categoria....................... L. 5.130 settima categoria...................... L. 5.255

[3]Il beneficio economico come sopra determinato costituisce elemento distinto della retribuzione ed ha effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, o a disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto. L'attribuzione degli importi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata d'ufficio per il personale nei cui confronti e' stato applicato l'articolo 15, primo e secondo comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni. Per i dipendenti immessi in servizio dopo il 1° ottobre 1978, l'attribuzione dei citati importi per i servizi di ruolo e non di ruolo resi presso altre Amministrazioni dello Stato e per quelli non di ruolo resi presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti dell'Azienda. Il beneficio di cui al presente articolo si applica anche al personale in attivita' di servizio al 31 dicembre 1980 e cessato dal servizio con decorrenza 1 gennaio 1981. Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo e' valutabile anche il servizio prestato dal personale di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600, alle dipendenze dell'ex Governo militare alleato anteriormente al 26 ottobre 1954. L'attribuzione e' subordinata alla presentazione, entro il termine perentorio di 120 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, della domanda corredata della relativa documentazione ove quest'ultima non sia gia' acquisita agli atti della Azienda.

Testo vigente dal 13 luglio 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 403/1991

    Questione infondata
    12 novembre 1991

    La disposizione dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426 (sul trattamento giuridico ed economico del personale delle Ferrovie dello Stato) che limita il beneficio della rivalutazione dell'anzianità pregressa al personale cessato dal servizio con decorrenza dal 1 gennaio 1981, escludendo quello collocato a riposo nel periodo compreso tra il 1 luglio 1979 e il 31 dicembre 1980, non può ritenersi lesiva del principio di eguaglianza. Secondo i principi enunciati nella sentenza n. 618 del 1987, la diversa valutazione dell'anzianità nell'ambito della stessa categoria di lavoratori, collegata al discrimine temporale fissato dalla norma impugnata, non contrasta col precetto costituzionale già per la ragione che lo stesso fluire del tempo può costituire di per sé un elemento diversificatore, e più specificamente perché giustificata dal criterio di gradualità stabilito dall'art. 152 della legge n. 312 del 1980 per l'attuazione di un maggior riconoscimento dell'anzianità pregressa. E d'altra parte - contro quanto ritenuto dal giudice a quo - le differenze di meccanismi normativi fra la indicata norma dell'art. 4 della legge n. 426 del 1982 e la disposizione dell'art. 8 del d.l. 28 maggio 1981, n. 255, come modificato dalla legge 24 luglio 1981, n. 391 (sul personale della scuola) che non prevedeva l'estensione ai dipendenti collocati in quiescenza nel periodo tra il 1 giugno 1977 e il 31 marzo 1979, dei benefici concessi ai dipendenti cessati dal servizio dopo quest'ultima data, non consentono di assumere a "tertium comparationis" per contestare, in riferimento al principio di uguaglianza, la costituzionalità della prima, la sentenza n. 504 del 1988, dichiarativa, in parte qua, della illegittimità della seconda. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 1 luglio 1982, n. 426, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 618/1987 e 504/1988.

    Art. 4 Norme sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-01;426~art4 · fonte del testo

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