Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1965 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Qualora il trattamento mensile lordo dei sottufficiali - a titolo di indennita' militare o di indennita' speciale di pubblica sicurezza o di indennita' di servizio speciale, e di indennita' militare speciale o di indennita' di servizio speciale di pubblica sicurezza o di indennita' mensile di servizio antincendi - non raggiunga l'importo del trattamento mensile lordo del personale civile di corrispondente coefficiente di stipendio - a titolo di compenso mensile per lavoro straordinario, calcolato in misura di 24 ore, di assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 175, e di assegno temporaneo spettante dal 1 gennaio 1963 - la differenza viene attribuita a titolo di assegno personale riliquidabile a seguito di promozione. Ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma precedente si tiene conto delle misure dell'indennita' militare stabilita a decorrere dal 1 settembre 1962, anche se il sottufficiale, in quanto fruisca dell'assegno mensile di cui alla legge 8 novembre 1961, n. 1162, non abbia titolo alle predette misure della indennita' militare decorrente dal 1 settembre 1962.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 21 aprile 1965, n.373

1

Il D.P.R. 21 aprile 1965, n.373 ha disposto (con l'art. 19 comma 1 lettera b)) che e' soppresso l'assegno personale di cui all'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 43. Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.

Testo in vigore dal 1 maggio 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1965

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1963 al 1 maggio 1965.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 21 aprile 1965, n.373

    Il D.P.R. 21 aprile 1965, n.373 ha disposto (con l'art. 19 comma 1 lettera b)) che e' soppresso l'assegno personale di cui all'art. 5 della legge 30 gennaio 1963, n. 43. Ha inoltre disposto (con l'art. 22, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1965.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-01-30;43~art5 · fonte del testo

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