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Il servizio prestato dai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina anteriormente alla loro nomina a straordinario, in gradi non inferiori al 6°, gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, 6 computato, agli effetti dell'anzianita' di professore ordinario, per non oltre quattro anni se prestato nel grado 6° o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati in gradi o qualifiche superiori i sono computati per intero, agli effetti dei primi cinque anni dell'anzianita' di professore ordinario, e pari non oltre tre anni agli effetti dell'ulteriore progressione nell'anzianita' stessa. Il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato in gradi inferiori al 6°, di gruppo A, del cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti e' computato, agli effetti dell'anzianita', di professore ordinario, per meta' della rispettiva durata, e in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite. ((Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio.))1 In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori ai 6°, di gruppo A, o in qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado puo' comportare complessivamente un riconoscimento superiore ai quattro anni. Il riconoscimento dei servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessi, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorrere dalla, data di entrata in vigore della presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 maggio 1967, n. 310

1

La L. 3 maggio 1967, n. 310 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica ha effetto dall'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

Testo in vigore dal 10 giugno 1967 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1963 al 10 giugno 1967. 75 parole aggiunte.

… ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il servizio computabile ecceda tale limite. aggiunto: Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Universita' e gli Istituti di istruzione superiore nonche' presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, e' valutato per meta' e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianita' occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio. In nessun caso la valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori ai 6°, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 maggio 1967, n. 310

    La L. 3 maggio 1967, n. 310 ha disposto (con l'art. 1) che la modifica ha effetto dall'entrata in vigore della legge 9 febbraio 1963, n. 248.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;248~art2 · fonte del testo

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