Art. 9 — Consiglio di leva
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La lettera a) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' sostituita dalla seguente: "a) da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto, designato dal Ministro della difesa, presidente;". Dopo il secondo comma dell'articolo 8 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente: "Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico, specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia". Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente: "Il consiglio di leva si avvale quale consulente di un ufficiale medico specializzato in psichiatria o di un laureato o specializzato in psicologia".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010
