Art. 17 — Qualifiche e profili professionali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1987 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Le qualifiche professionali e le specializzazioni acquisite durante il servizio militare, in qualunque forma prestato, attestate con diploma rilasciato dall'ente militare competente, costituiscono titolo valutabile nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere delle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri della funzione pubblica e della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, e' stabilita la corrispondenza delle qualifiche e specializzazioni acquisite durante il servizio militare con le qualifiche funzionali ed i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art17 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari