Art. 26 — Indennità aggiuntiva
Articolo abrogato dalla l. 3 marzo 1987, n.61.
Abrogato dal 20 marzo 1987
Articolo abrogato dalla l. 3 marzo 1987, n.61.
Abrogato dal 20 marzo 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987. 117 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennita' che e' determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:
tolto: a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;
tolto: b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennita' prevista dal presente articolo e' devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MARZO 1987, N.61
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art26 · fonte del testo
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