Art. 23 — Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

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Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima. Qualora i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purche' l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'eta' stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o sia riconosciuto invalido in base alle norme stesse. La pensione complementare prevista dal precedente comma non puo' essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nonche' quelle di cui all'articolo 8 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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