Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono e' tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennita' di anzianita' maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo. A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo puo' essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralita', maggiorata del raggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente art. 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 dicembre 1959, n. 1233

1

La L. 30 dicembre 1959, n. 1233 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 17 febbraio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 febbraio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 17 febbraio 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 1959, n. 1233

    La L. 30 dicembre 1959, n. 1233 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini di cui agli articoli 63, 64 e 65 della legge 2 aprile 1958, n. 377, sono riaperti e prorogati per la, durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art65 · fonte del testo

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