Articolo abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1998 al 9 ottobre 2010. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilita' a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. Il sottufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi, ne' rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art45 · fonte del testo
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