Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
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Articolo abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Abrogato dal 11 giugno 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai concorrenti giudicati idonei, non vincitori dei concorsi e collocati in congedo sono conferite riserve di posti, in relazione al titolo di studio posseduto, nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere esecutive ed inferiori, o equiparate, del personale civile, nella misura del 5 per cento nell'Amministrazione della difesa e del 2 per cento nelle altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonche' in tutte le amministrazioni, aziende, enti od istituti soggetti alla disciplina delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Per la partecipazione ai pubblici concorsi, ai predetti concorrenti si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relative all'esenzione dai limiti di eta'. Se l'immissione nei predetti ruoli e' effettuata senza concorso, le assunzioni avvengono secondo le riserve di cui al primo comma. A tutti i concorrenti non idonei o idonei non vincitori dei concorsi compete, all'atto del collocamento in congedo illimitato, un premio di congedamento pari a trenta giorni dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio comunque prestato. All'atto dell'invio in congedo si costituisce a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamento di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato. Tale periodo e' ridotto di dodici mesi per i sergenti di complemento. Per il personale della Marina restano ferme le disposizioni degli articoli 20, 21 e 22 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e le disposizioni degli articoli 32, 33 e 34 della legge 27 luglio 1967, n. 658, salvo il riferimento alla ferma sessennale e alla ferma biennale che si intende sostituito con quello relativo alle ferme o rafferme di qualsiasi durata previste dalla presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 196
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art21 · fonte del testo
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