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I concorrenti giudicati non idonei sono collocati immediatamente in congedo. I concorrenti giudicati idonei, non vincitori del concorso, possono partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, sono ammessi, a domanda, ad una rafferma di un anno. Qualora risultino idonei nel successivo concorso sono scrutinati seguendo la relativa graduatoria di merito unitamente ai pari grado con i quali hanno partecipato al suddetto concorso e ne seguono le sorti ai fini dell'immissione nel servizio permanente e dei successivi avanzamenti. Qualora non risultino vincitori del concorso per la seconda volta, sono collocati immediatamente in congedo. Per la partecipazione al concorso successivo valgono, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 14.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art20 · fonte del testo

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