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Ferme restando le consistenze massime degli organici degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono annualmente determinati i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previste ai fini dell'avanzamento dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente legge. Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.

Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010. 388 parole tolte, 79 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Leaggiunto: Ferme restando le consistenze massime degli organici tolto: dei sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, ivi compresi i vicebrigadieri, sono stabilite nelle seguenti unita':

tolto: a) Esercito: ruolo dell'Arma dei carabinieri: 22.000; ruolo unico delle Armi e dei Corpi: 27.700;

tolto: b) Marina: Corpo equipaggi militari marittimi: 16.500;

tolto: c) Aeronautica: ruolo naviganti: 500; ruolo specialisti: 34.400;

tolto: d) Guardia di finanza: le unita' stabilite per il totale degli organici dalla legge 2 dicembre 1980, n. 794, e successive modificazioni. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e, per i sottufficiali del aggiunto: degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di tolto: finanza, le disposizioni contenute nelle leggi 22 dicembre 1960, n. 1600, e 21 dicembre 1977, n. 932, e successive modificazioni. I sottufficiali di cui ai precedenti commi continuano ad essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi e, per la Marina, anche per categorie e specialita' secondo quanto stabilito nel testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Ferme restando le consistenze massime degli organici di cui al primo comma, con decreti del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro aggiunto: Finanza, con provvedimento del Comandante Generale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tolto: di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinatitolto: , aggiunto: i contingenti massimi di ciascun ruolo in relazione alle promozioni da conferire tolto: ai sottufficiali aggiunto: agli ispettori e ai sovrintendenti che nell'anno maturino le condizioni previstetolto: , ai fini dell'avanzamentotolto: , aggiunto: dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dall'articolo 1056, commi 2, 3 e 4 del codice dell'ordinamento militare e dalla presente leggetolto: , i contingenti massimi dei vari gradi di ciascun ruolo. Dei decreti emanatiaggiunto: . Del decreto emanato e' data comunicazione al Parlamento entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per il quale sono determinati i contingenti tolto: dei vari gradi. Con riferimento alle consistenze massime aggiunto: massimi dei ruoli ispettori e sovrintendenti. Gli ispettori e i sovrintendenti di cui al tolto: primo comma, l'amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale delle immissioni annuali nel servizio permanente dei sergenti in ferma volontaria o in rafferma, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna Forza armata. Le eventuali variazioni in eccesso o in difetto rispetto alla media degli esodi riferita alla situazione dei ruoli dovranno essere assorbite rispettivamente ed uniformemente nel corso del periodo cui si riferisce la programmazione. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, del Corpo equipaggi militari marittimi e dell'Aeronautica militare in ferma volontaria o in rafferma, fissata per ciascun anno con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato in base alla legge 10 giugno 1964, n. 447, e' riferita alla suddetta programmazione decennale del personale militare. I relativi dati aggiornati sono comunicati annualmente al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa aggiunto: comma 1 continuano a essere iscritti nei rispettivi ruoli distinti per gradi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art1 · fonte del testo

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