Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per le promozioni in Corte d'appello e' soppressa la qualifica di promovibilita' per anzianita' congiunta al merito.
tolto: Le promozioni in Corte d'appello da disporre entro l'anno sono riservate per sei ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re, dichiarati promovibili per merito distinto, per quattro ventesimi ai primi pretori e pretori egualmente dichiarati promovibili per merito distinto e per nove ventesimi ai giudici e sostituti procuratori del Re dichiarati promovibili per merito.
tolto: Un altro ventesimo resta riservato ai vincitori del concorso per esame e per titoli, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, ed all'ultimo capoverso del precedente art. 7.
tolto: Al concorso ed allo scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione sono ammessi i soli consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art8 · fonte del testo
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