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Agli allievi ufficiali e' attribuita una indennita' giornaliera pari a quella prevista per gli allievi dell'Accademia della guardia di finanza. Agli allievi ufficiali provenienti dai sottufficiali del Corpo, in luogo dell'indennita' prevista nel comma precedente, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'Accademia. Il trattamento economico di cui ai precedenti commi e' corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in logo di cura o in licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante la loro assenza dall'Accademia per le cause anzidette.

Testo in vigore dal 16 giugno 1964 al 31 maggio 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art8 · fonte del testo

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