Agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente provenienti dai corsi dell'Accademia sono riconosciuti validi gli esami superati durante il corso allievi ufficiali ed il corso di applicazione sulle materie indicate nel successivo art. 17 ai fini dell'ammissione, a giudizio dei competenti COnsigli accademici, al secondo o terzo anno delle Facolta' di giurisprudenza, di scienze politiche o di economia e commercio, per il conseguimento della relativa laurea. Il riconoscimento di cui al precedente comma e' subordinato al possesso, all'atto dell'ammissione in Accademia da parte degli ufficiali in servizio, permanente, del titolo di studio richiesto per il conseguimento della laurea prescelta.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art16 · fonte del testo

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