Art. 1 — Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25.
Abrogato dal 4 marzo 1998
Articolo abrogato dal d.p.r. 27 gennaio 1998, n. 25.
Abrogato dal 4 marzo 1998
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 1990 al 4 marzo 1998. 298 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il piano triennale di sviluppo dell'universita', previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:
tolto: a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche delle universita' in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del Paese;
tolto: b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici. Le universita' predispongono e trasmettono al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonche' le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario. Il piano, formulato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), e' trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti. Il piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 27 GENNAIO 1998, N. 25
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-07;245~art1 · fonte del testo
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