Art. 3 — Interventi dello Stato, delle regioni e delle università

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari. Le universita' organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. Le regioni, le universita', nonche' gli enti ed istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalita' della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attivita'.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari