Art. 4 — Procedura di nomina dei rappresentanti

Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri da' avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne da' comunicazione alle altre organizzazioni interessate. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita', con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate. Il ricorso e' deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentativita' nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonche' ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 DICEMBRE 2011, N. 214)).

Testo vigente dal 28 dicembre 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 dicembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 2001 al 28 dicembre 2011. 33 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'articolo 2. tolto: 2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministriaggiunto: . Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri … dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. tolto: I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 DICEMBRE 2011, N. 214.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-12-30;936~art4 · fonte del testo

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