Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1986 al 6 giugno 2012. 310 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. Le attivita' didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturita'. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni. L'anno scolastico puo' essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivita' didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivita' e degli esami. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1 al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attivita' didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei precedenti commi. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vigenti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1 settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, attualmente in servizio, rimane fissata al 1 ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-08-09;467~art1 · fonte del testo
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