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Il sussidio e' revocato qualora gli infermi si dimettano volontariamente dal luogo di cura, ovvero ne siano allontanati per motivi disciplinari, ovvero rifiutino la applicazione delle misure profilattiche nei confronti della prole. Il sussidio puo' essere sospeso o ridotto, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora gli infermi, durante il periodo di ricovero, si rendano responsabili di gravi infrazioni disciplinari, ovvero, se tenuti in osservazione a domicilio, non si sottopongano regolarmente ai prescritti controlli clinici e batteriologici o rifiutino le cure domiciliari. La riduzione del sussidio non puo' essere inferiore ad un terzo ne' superiore a due terzi del suo ammontare. I provvedimenti di cui ai precedenti commi non si applicano ai congiunti dei lebbrosi.

Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-07-06;921~art3 · fonte del testo

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