Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139.
Abrogato dal 20 aprile 2006
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3 versioni dal 1981
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1984 al 20 aprile 2006. 333 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle riserve di posti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i due terzi dei posti disponibili in ciascuno degli anni 1980 e 1981 nella qualifica intermedia della carriera tecnica di concetto di cui all'articolo 11 sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia almeno sedici anni di anzianita' di servizio e che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
tolto: 1) diploma di maturita' tecnica;
tolto: 2) aver disimpegnato per almeno nove anni le mansioni proprie della carriera tecnica di concetto;
tolto: 3) aver superato una prova teorico-pratica vertente sulle materie di formazione del personale destinato alla carriera tecnica di concetto. I posti disponibili saranno messi a concorso per le qualificazioni tecniche e per le singole sedi di servizio in relazione alle esigenze di organico delle sedi medesime, individuate con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 15 della presente legge. La commissione esaminatrice sara' costituita ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I criteri di valutazione dei titoli saranno determinati nel relativo bando di concorso. Ai fini della formazione della graduatoria nell'ambito delle singole sedi, il punteggio determinato dalla valutazione dei titoli posseduti verra' aumentato nella percentuale del 10 per cento per ogni anno di servizio gia' prestato dal candidato nella sede per la quale concorre. La commissione di cui al terzo comma predisporra' una graduatoria unica nazionale dei concorrenti che non potranno essere utilmente collocati nella graduatoria relativa ai comandi provinciali per i quali hanno concorso. Della graduatoria unica di cui al precedente comma, sara' data notizia, unitamente alle sedi che presentino ancora disponibilita', nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. Della pubblicazione di cui al precedente comma, sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entro trenta giorni dall'avviso medesimo i concorrenti risultati idonei non vincitori potranno presentare domanda per una delle sedi residue.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1980-12-23;930~art16 · fonte del testo
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