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Il passaporto e' ritirato, a cura di una delle autorita' indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego. Il passaporto e' altresi' ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorita' giudiziaria o che riguardino i discendenti di eta' minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato. Il passaporto puo' essere infine ritirato quando il titolare del passaporto sia un minore e venga accertato che abitualmente svolge all'estero attivita' immorali o vi presti lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute. Il passaporto ritirato viene restituito al titolare a sua richiesta non appena vengano meno i motivi del ritiro.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 14 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art12 · fonte del testo

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