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L'esame dei titoli e' inteso ad accertare il possesso in misura elevata dei requisiti indicati all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in modo che l'ufficiale dia affidamento di poter frequentare con esito positivo il corso superiore di stato maggiore e di disimpegnare successivamente funzioni di stato maggiore. Il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore fa media col punteggio risultante dall'esame degli altri titoli di cui al comma precedente. L'esame dei titoli, che si conclude con un punto espresso in trentesimi, e' effettuato da una commissione, nominata dal Ministro per la difesa, presieduta dal comandante della scuola di guerra e di cui fanno parte, in qualita' di membri, il direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito e un capo reparto dello stato maggiore dell'Esercito; disimpegna le mansioni di segretario senza voto un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. I criteri per la valutazione dei titoli sono stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 31 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art7 · fonte del testo

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