Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1980 al 31 dicembre 1985. Leggi il testo vigente →

Per essere ammessi al corso superiore di stato maggiore si deve superare apposito concorso per titoli ed esami. L'ammissione al concorso avviene, a domanda, in ordine di corsi di stato maggiore e ciascun concorso e' riservato, salvo il disposto dei successivi terzo e quarto comma, ai frequentatori dello stesso corso di stato maggiore. L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso per motivi di servizio o per gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro per la difesa con propria determinazione o per comprovate infermita' puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo la cessazione della causa impeditiva. L'ufficiale risultato non vincitore o non ammesso al concorso per insufficienza di titoli puo' partecipare al primo o al secondo concorso bandito dopo quello non superato o al quale non e' stato ammesso. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio non puo' superare un sesto del numero degli incarichi, riservati agli ufficiali che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, previsti per i gradi di tenente colonnello e di maggiore nell'articolo 12 della presente legge. 2 Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, e' stabilito nel bando di concorso, in relazione alle esigenze della suddetta Arma, nel limite massimo di sei unita'.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 settembre 1980, n.574

2

La L. 20 settembre 1980, n.574 ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che "In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere ai corsi superiori di stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente articolo 11, e' aumentato di 19 unita'".

Testo in vigore dal 9 ottobre 1980 al 31 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1976 al 9 ottobre 1980.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 settembre 1980, n.574

    La L. 20 settembre 1980, n.574 ha disposto (con l'art. 12 comma 1) che "In deroga a quanto stabilito al quinto comma dell'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da ammettere ai corsi superiori di stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente articolo 11, e' aumentato di 19 unita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art6 · fonte del testo

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