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((Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della durata di un anno accademico:

  • a)corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi;
  • b)corso di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unita' di impiego;
  • c)corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a) e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito degli organi centrali, delle grandi unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti)).

Testo in vigore dal 31 dicembre 1985 al 7 maggio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1976 al 31 dicembre 1985. 6 parole tolte, 58 parole aggiunte in 4 capoversi.

Presso la scuola di guerra dell'Esercito vengono svolti i seguenti corsi della tolto: rispettiva durata di un anno accademico:

a) corso di stato maggiore, avente lo scopo di completare tolto: ed aggiunto: e uniformare la formazione tecnico-professionale degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle tolto: armi dell'Esercito aggiunto: Armi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), ai fini del loro successivo impiego in comando di reparto e graduale inserimento nelle complesse attivita' di lavoro dei comandi;

b) corso aggiunto: di istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, articolato in piu' fasi, svolte presso la scuola di guerra dell'Esercito, la scuola ufficiali carabinieri e le unita' di impiego;

aggiunto: c) corso superiore di stato maggiore, inteso ad elevare ulteriormente la preparazione di un'aliquota degli ufficiali che abbiano frequentato il corso di stato maggiore di cui alla precedente lettera a)tolto: , aggiunto: e, per quelli dell'Arma dei carabinieri, il corso di istituto di cui alla precedente lettera b), al fine di abilitarli ad assolvere incarichi di particolare rilievo tolto: nello ambito aggiunto: nell'ambito degli organi centrali, delle granditolto: , unita' e dei comandi periferici e di perfezionarne la formazione quali comandanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art1 · fonte del testo

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