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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il capoverso lettera f) del n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, e' sostituito dal seguente: « f) Opere di miglioramento di pascoli montani, formazione di nuovi boschi e ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, quando ricadano nell'ambito di comprensori di trasformazione fondiaria o nel perimetro di bacini montani classificati, ovvero quando il Comando di coorte o di centuria della Milizia nazionale forestale, competente per ragione di territorio, riconosca che esse giovano ad integrare i risultati utili o ad assicurare la permanenza di opere previste dalla legge 24 dicembre 1928, n. 3134 ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1932 - Anno X
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]Mussolini - Acerbo - Mosconi.
[9]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 aprile 1932 al 16 dicembre 2009
