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Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dal complemento, che saranno raggiunti dai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente prima che gli ufficiali di complemento, aventi, alla data in cui essi transitarono nel servizio permanente, lo stesso loro grado con pari o minore anzianita' siano raggiunti dai limiti di eta' indicati nell'articolo 2 della presente legge, permarranno in servizio quali ufficiali in ausiliaria richiamati fino al compimento dei predetti limiti di eta'.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art17 · fonte del testo

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