Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 283 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli articoli 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: Art. 114: "L'ufficiale di complemento, che sia giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, e' promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione". Art. 115: "I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina, abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 104. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che abbiano prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito appartenenti al ruolo delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio. Gli ufficiali di cui al precedente comma, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto del primo comma dell'articolo 107, sempre che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia la valutazione o la promozione. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento a norma dell'articolo 29, secondo comma".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art13 · fonte del testo
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