Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010. 67 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La nomina a carica speciale puo' essere revocata con decreto ministeriale per motivi disciplinari, previa contestazione degli addebiti e deliberazione della Commissione di avanzamento dei sottufficiali, su proposta del comandante di Corpo e, per i sottufficiali addetti ai raggruppamenti, in base a rapporto del questore.
tolto: Il maresciallo di 1ª classe colpito dal provvedimento di cui al comma precedente non puo' piu' conseguire la nomina a carica speciale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art12 · fonte del testo
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