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Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Cura l'indirizzo generale della amministrazione ed il regolare andamento di tutti i servizi. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indispensabili nell'interesse dell'ente, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza, per la ratifica.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art4 · fonte del testo

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