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Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato. La fornitura dei mezzi ed apparecchiature di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo sono demandate al Ministero dei lavori pubblici. L'esercizio dei mezzi meccanici e delle apparecchiature per il sollevamento, trasporto e manipolazione delle merci sara' affidato all'Azienda portuale dei Magazzini generali di Trieste, che provvedera' alla manutenzione dei mezzi stessi.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 30 ottobre 1971

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