Coloro che intendano demolire le navi di cui all'art. 1 e procedere alla ricostruzione a norma della presente legge dovranno farne domanda, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, al Ministero della marina mercantile corredata degli estratti matricolari delle navi da demolire e dei relativi certificati di stazza. Qualora sia concessa l'ammissione ai benefici della presente legge, gli interessati debbono entro 45 giorni dalla data del provvedimento di ammissione, presentare al Ministero predetto, il progetto definitivo, i piani e la specifica della nave da costruire.

Testo vigente dal 15 luglio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-06-30;774~art7 · fonte del testo

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