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Miscellanea
Norme speciali per la ricostruzione del naviglio di cabotaggio
Legge 30 giugno 1952, n. 774
- Aggiornato al
- 15 luglio 1952
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 12
- Art. 1I proprietari, da almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, di navi…
- Art. 2Il tonnellaggio ammissibile al contributo di cui all'art. 1 corrispondera', per ogni…
- Art. 3Il contributo di cui all'art. 1 e' di lire 130.000 a tonnellata di stazza lorda delle…
- Art. 4Ove i singoli proprietari non raggiungano colla demolizione almeno 1000 tonnellate di…
- Art. 5Qualora la velocita' alle prove risulti inferiore al minimo stabilito nell'art. 2, e non…
- Art. 6Alle costruzioni previste dalla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui…
- Art. 7Coloro che intendano demolire le navi di cui all'art. 1 e procedere alla ricostruzione a…
- Art. 8Le domande dei singoli o dei raggruppamenti costituiti per i fini indicati all'art. 4…
- Art. 9Entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione, i proprietari dovranno, a pena…
- Art. 10Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le persone o societa' indicate…
- Art. 11Qualora in base alle domande ammesse per la costruzione di nuove navi con i benefici…
- Art. 12Per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge saranno…
