Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

I bovini da macello in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, purche' siano di eta' superiore a quattro mesi, devono:

  • a)essere stati vaccinati almeno quindici giorni e non oltre quattro mesi prima del carico contro i tipi A, O, C del virus aftoso, con vaccino preparato con virus inattivati da istituti autorizzati e controllati secondo la vigente legislazione;
  • b)quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, avere avuto reazione negativa ad una intradermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato B, non oltre trenta giorni prima del carico;
  • c)quando non provengono da un allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi, ne' da un allevamento bovino indenne da brucellosi, aver presentato alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C, non oltre trenta giorni prima del carico, un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art5 · fonte del testo

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