Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1976
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1976 al 27 settembre 2022. 291 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'obbligo della denuncia, sono da considerarsi sospetti di brucellosi i casi di aborto e di ritenzione placentare. La diagnosi deve essere convalidata da esami di laboratorio o da prove allergiche che, in caso di esito positivo, devono essere estese a tutti gli animali recettivi del gruppo". All'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) isolamento degli animali infetti e sequestro degli animali recettivi presenti nel focolaio di infezione". Il terzo comma dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Nei riguardi dei soggetti che reagiscono positivamente e di quelli con essi conviventi si applicano le misure previste dal precedente articolo 107". L'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal primo comma dell'articolo 16 del presente regolamento, quando:
tolto: a) gli animali infetti sono stati abbattuti salvo che, trattandosi di pecore, non ne sia stata accertata la guarigione nel modo previsto alla successiva lettera b);
tolto: b) gli animali eventualmente rimasti nel focolaio, dopo l'abbattimento dei capi infetti non hanno manifestato sintomi clinici riferibili a brucellosi da almeno sei settimane e hanno presentato reazione negativa a due esami sierologici o allergici effettuati a intervallo di almeno sei settimane l'uno dall'altro. Tuttavia tali esami non sono richiesti per:
tolto: 1) gli animali non vaccinati che si trovano in eta' prepubere;
tolto: 2) gli animali vaccinati in eta' prepubere, sempreche' non sia trascorso dalla vaccinazione il tempo necessario per ottenere risultati attendibili dagli esami stessi".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art31 · fonte del testo
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