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- L'inoltro degli animali della specie bovina, equina, suina, ovina e caprina dal confine, a destinazione puo' essere effettuato per ferrovia e per strada. L'inoltro per strada deve avvenire esclusivamente mediante autoveicoli. Il Ministro per la sanita' puo' stabilire con proprio decreto i requisiti igienico-sanitari degli autoveicoli e le modalita' del trasporto. Nei casi in cui l'inoltro su strada viene effettuato, per motivi di polizia veterinaria, sotto scorta sanitaria la relativa spesa e' a carico dell'interessato. - I veterinari di confine, oltre al rilascio del modello 9 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, appongono il proprio visto sui certificati sanitari che accompagnano gli animali a destino; inoltre, di ogni spedizione, devono dare comunicazione telegrafica al veterinario provinciale competente e, per gli animali da macello, anche all'ufficio veterinario comunale di destinazione, a spese degli interessati. - Qualora una partita di animali venga presentata al confine con un unico certificato sanitario e debba essere suddivisa per diverse destinazioni, i veterinari di confine provvedono:

  • a)quando trattasi di bovini e di suini provenienti dalla Comunita' economica europea, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme all'originale, avvalendosi dei modelli di cui all'allegato F;
  • b)quando trattasi di bovini e di suini provenienti dai Paesi terzi o di equini, di ovini e caprini provenienti da qualsiasi Paese, a rilasciare per ogni destinazione un nuovo certificato conforme ai modelli che saranno indicati dal Ministero della sanita'. - Per gli animali da macello il Ministro per la sanita' puo' con proprio decreto indicare i macelli di destinazione. - Sono abrogati gli ultimi tre commi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 6 marzo 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art26 · fonte del testo

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