Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999. Leggi il testo vigente →

La visita al confine degli animali appartenenti a qualsiasi specie, delle relative carni nonche' dei prodotti ed avanzi di origine animale in importazione da qualsiasi provenienza, puo' essere integrata, secondo le istruzioni che saranno all'uopo impartite dal Ministero della sanita', da misure quarantenarie (periodo di osservazione a destino ed altre) e da trattamento immunizzante nonche' da accertamenti diagnostici o da analisi ed esami di laboratorio, ai sensi della legge 30 dicembre 1970, n. 1239.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art25 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari